Art. 7.
(Procedibilità della richiesta di patteggiamento in ordine ai reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti).

      1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «1-ter. Per le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, la richiesta è procedibile a condizione che prima di ogni altro atto e decisione le persone offese dal reato ne siano avvertite e, ove esse lo chiedano, sia promosso dal giudice e attuato nei termini da lui stabiliti, comportando improcedibilità il rifiuto comunque motivato dell'indagato o imputato, il suo confronto con loro dinanzi allo stesso giudice.
      1-quater. Il confronto di cui al comma 1-ter deve comprendere la presentazione personale dell'indagato o imputato, il riconoscimento della propria colpa e il risarcimento del danno».